TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 150
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli).

Art. 150
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli).

      1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;

          b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

      2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.